Erogazione dell’acqua: tempistiche e modalità di sospensione


Il contratto di erogazione dell’acqua, della luce e del gas, verso il corrispettivo di un prezzo, è un contratto di somministrazione (articolo 1559 del Codice civile) mediante il quale «se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente, e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso» (articolo 1565). 

Pertanto l’ente erogante, in caso di morosità dell’utente, non dovrebbe sospendere la fornitura in assenza di una comunicazione scritta di preavviso. Sul problema è intervenuto il Tribunale di Roma (si veda anche il Tribunale di Brescia, ordinanza del 21 maggio 2014) il quale, con ordinanza del 27 giugno 2014, riformava l’ordinanza impugnata (e rigettava l’istanza avanzata), con la quale era stato precedentemente ordinato all’ente somministrante di riallacciare e ripristinare l’erogazione del gas (servizio sospeso per morosità nel pagamento di alcune fatture e che aveva già subito una precedente sospensione), stante la natura del servizio e la mancata evasione della richiesta di voltura nominativa dell’utenza.

Il giudice di merito ha precisato che, in considerazione della permanente morosità «non sussiste un obbligo di riattivazione dell’utenza, né sussiste un obbligo a contrarre, stante la liberalizzazione del mercato» e che «il danno lamentato corrispondente alle conseguenze […]

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