Per i cartelli pubblicitari non occorre la licenza edilizia


Un operatore del settore ha impugnato dinanzi al TAR l’ordinanza del Comune di Vibo Valentia di demolizione di un cartello pubblicitario installato senza il permesso di costruire; il TAR ha ritenuto che fosse necessario il titolo edilizio ai sensi del d.lgs. n.380/2001. Sull’appello, la SEZ. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 236/2017, pubblicata il 19 gennaio 2017,  ha svolto una disamina della disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari, con un raffronto tra le disposizioni del Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992) e quelle del d.lgs. n. 507/1993 riguardanti le pubbliche affissioni e la pubblicità. Rilevato che compete ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione all’interno del proprio territorio, salvo il preventivo nulla osta dell’ente proprietario nei casi in cui la strada appartenga al demanio statale, regionale o provinciale, è stato posto in luce l’obbligo del Comune, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.507/1993, di adottare un proprio Regolamento ed un Piano generale degli impianti pubblicitari nel quale vengano disciplinate le caratteristiche e le modalità di installazione dei manufatti, con la previsione di eventuali limiti e divieti in relazione alle esigenze di pubblico interesse. Il Collegio ha quindi richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 2001, la quale ha dichiarato […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »