Per il rimborso dell’IVA indebitamente pagata sulla TIA vale la prescrizione decennale
Interessante pronuncia della Cassazione (Ordinanza n.5627/2017) in merito ad una richiesta di rimborso, presentata dagli utenti, dell’IVA pagata sulle bollette emesse per la riscossione della (TIA) TARIFFA PER L’IGIENE AMBIENTALE, imposta che come è noto è stata dichiarata incostituzionale dalla CORTE DELLE LEGGI con la sentenza n. 238/2009, attesa la natura tributaria della TARIFFA stessa. La vertenza scaturisce dalla sentenza del Giudice di Pace resa ai sensi dell’art. 113 c. 2 del c.p.c. (secondo cui il Giudice di Pace decide secondo equità) di condanna alla restituzione delle somme in questione, impugnata e confermata dal Tribunale di Genova. Nel ricorso per Cassazione la società di gestione dei rifiuti ha sostenuto il decorso del termine di prescrizione breve ex art. 2948, c. 1 n-4, trattandosi del pagamento (la TIA) di somme richieste con il carattere della periodicità, ad anno, e non quindi assoggettabile alla prescrizione ordinaria. Sul punto, il Supremo Collegio ha ritenuto che diverso è il diritto dell’Ente gestore del Servizio Rifiuti di percepire la somma a periodi annuali, dal diritto di credito degli utenti a “ripetere” le somme indebitamente versate, che non integra una pretesa periodica avente titolo in un rapporto contraddistinto da una “causa di durata”, rimanendo pertanto regolato […]
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