TARI ed immobili inutilizzati


Secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la Tari è dovuta nel caso in cui l’immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti. Quindi, interpretando letteralmente il dettato normativo, sono soggetti a Tari anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche. Come nel caso della Tarsu, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Del resto, facendo riferimento alla Tares, è possibile rimarcare che la relazione sull’articolo 14 del Decreto Legge “salva Italia” (D.L. 201/2011), che l’aveva istituita, pone in rilievo che il legislatore, laddove assoggettava al tributo gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti”, aveva inteso recepire “il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconducendo l’applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva produzione degli stessi”. Quindi, le regole fissate dalla Suprema Corte (infra) per la Tarsu trovano applicazione sia alla Tares sia alla Tari, non essendo stata modificata per quest’ultima la previsione contenuta nella vecchia norma di legge. Al riguardo, anche di recente la Cassazione, con l’ordinanza 18022 del 24 luglio 2013, ha ritenuto […]

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