L’iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti dei comuni riscossi con ingiunzione gode della esenzione
Sorge spesso questione in merito alla applicabilità della esenzione prevista per le iscrizioni di ipoteca, quale istituto cautelare ,effettuate dai comuni a garanzia dei loro crediti pubblicistici prodromiche alla riscossione coattiva da effettuarsi direttamente, avvalendosi delle norme del d.p.r. 602/1973 compatibili con l’ingiunzione ex R.D. 639/1910. Tale esenzione trarrebbe origine dalle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 602/1973 che recita ”I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. 2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. A tale domanda deve darsi risposta positiva non dovendo trarre in primo luogo in inganno le recenti modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari introdotte dall’ Articolo 10 del […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza