L’iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti dei comuni riscossi con ingiunzione gode della esenzione


Sorge spesso questione in merito alla applicabilità della esenzione prevista per le iscrizioni di ipoteca, quale istituto cautelare ,effettuate dai comuni a garanzia dei loro crediti pubblicistici prodromiche alla riscossione coattiva da effettuarsi direttamente, avvalendosi delle norme del d.p.r. 602/1973 compatibili con l’ingiunzione ex R.D. 639/1910. Tale esenzione trarrebbe origine dalle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 602/1973 che recita ”I  conservatori  dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono  le  trascrizioni  e  le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni   e   le   cancellazioni   di   ipoteche   richieste   dal concessionario,  nonche’  la  trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto.   2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e  gratuitamente  al  concessionario  l’elenco  delle trascrizioni ed iscrizioni   relative   ai   beni  da  lui  indicati,  contenente  la specificazione  dei  titoli  trascritti,  dei  crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. A tale domanda deve darsi risposta positiva non dovendo trarre in primo luogo in  inganno le recenti modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari introdotte dall’ Articolo 10 del […]

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