Le forme di notifica degli atti tributari degli enti Locali
Per quanto concerne gli atti di accertamento dei tributo locali, l’art. 1 della l. 296/2006 comma 161 recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” La Corte di Cassazione civ. Sez. V, nella sentenza 06-04-2016 n. 6639 ha stabilito che per la notifica degli avvisi di accertamento ICI, ai sensi del D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, è possibile il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Da ciò consegue che non risultano applicabili le disposizioni di […]
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