IMU e posti auto: l’uso esclusivo


Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto dall’ICI. In merito, infatti, il comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che “l‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. Perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali. In relazione al caso di specie può ritenersi che i posti auto, qualora siano accatastati ,rientrano tra i beni immobili soggetti al pagamento dell’ICI alla categoria C/6. Si è posto il problema circa il soggetto cui rivolgersi, per il pagamento dell’imposta,  qualora vi siano più soggetti proprietari degli appartamenti di cui i posti auto in questione costituiscono pertinenza. Deve inquadrarsi al riguardo il concetto di uso esclusivo. Lo stesso ha avuto in dottrina varie evoluzioni. Un  orientamento ha identificato il diritto d’uso esclusivo e perpetuo come una servitù, a carico delle parti comuni: si veda ad esempio Tribunale Milano 02/04/2008, n° 4826. […]

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