Il debito ICI/IMU non può essere compensato con la cessione al Comune di un’area edificabile


Il Sindaco di un Comune della Provincia di Parma ha chiesto alla Corte dei Conti di conoscere se, nell’ambito dell’esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate disciplinato dall’art. 52 del D.lgs. n.446/1997, il Comune possa deliberare di accettare da un contribuente gravato da un debito ICI/IMU una prestazione consistente nella cessione di un’area edificatoria, in sostituzione della somma dovuta, in relazione alla disposizione dell’art. 8 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art.1197 del c.c. Accertata la sussistenza del profilo soggettivo e di quello oggettivo in ordine alla ammissibilità della richiesta di parere, la Corte dei Conti, Sezione Controllo dell’Emilia Romagna, con la DELIBERAZIONE n. 60/2017/PAR del 14 marzo 2017, ha ritenuto che il quesito rientra nell’ambito della contabilità pubblica in quanto riguarda una questione relativa alla gestione di una entrata tributaria, quale l’ICI poi sostituita dall’IMU. L’assetto normativo che interessa ai fini del quesito  è costituito dall’art. 52 del decr.legisl. n.446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare delle proprie entrate, il decr. legisl. n. 504/1992 che disciplina l’Ici, il D.lgs. n. 23/2011 che introduce l’IMU, l’ art. 1197 c.c. che contiene la disciplina della prestazione in luogo dell’adempimento (c.d. DATIO IN SOLUTUM) e la disposizione […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »