L’esenzione dalla TARSU per il garage se viene provata la inidoneità alla produzione dei rifiuti
La CTR della Sicilia rigettò l’appello proposto dal Comune di Catania nei confronti di una contribuente in ordine all’accertamento TARSU relativo alla detenzione di un garage, quale pertinenza dell’abitazione principale. Nel ricorso per Cassazione il Comune ha sostenuto la violazione degli articoli 62, 63, 71 e 73 del decr, legisl. n. 507/1993 in relazione all’art. 360 c.p.c. La Suprema Corte, con l’ORDINANZA N. 8581/2017, ha ribadito il principio secondo il quale il presupposto della TARSU consiste nella occupazione o detenzione di locali od aree scoperte, con l’esenzione dalla tassa nel caso di produzione di rifiuti speciali o per l’esclusione di parte di tali aree perché inidonee alla produzione di rifiuti a causa della ridotta dimensione dei locali ed a condizione che venga prodotta adeguata documentazione da parte del contribuente, volta a dimostrare la presenza delle condizioni che ne comportano la esenzione. Pur operando, infatti, il principio secondo cui spetti all’Ente impositore di fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, “tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale, […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza