L’imposta regionale sulla benzina incombe sul concessionario dell’impianto di erogazione
La Regione Campania ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la CTR ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per mancato versamento dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), notificato al curatore fallimentare del soggetto concessionario dell’impianto di distribuzione, a sua volta affidato in comodato ad altro gestore. La Suprema Corte, con la sentenza n. 9854/2017, Sez. V, ha ritenuto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 549/1995, a decorrere dal primo gennaio 1996, l’IRBA è versata direttamente alla Regione dal concessionario dell’impianto o, per sua delega, della società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto. L’evoluzione normativa ha portato , quindi, ad individuare il soggetto passivo del rapporto tributario non più nel soggetto erogatore (come in precedenza stabilito, che considerava soggetto passivo il gestore anche non concessionario dell’impianto stesso ) bensì nel “concessionario “. La Corte ha anche rilevato come la disciplina regionale della Campania si sia adeguata alla detta evoluzione ed ha sostenuto, infine che, la sola circostanza della stipulazione tra il concessionario ed un terzo di i un comodato di affidamento in gestione ovvero di una cessione gratuita dell’uso dell’impianto di distribuzione di carburante, non è di per sé in grado […]
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