Inammissibile per la Consulta la questione di legittimità del pagamento a mezzo bonifico delle sanzioni del Codice della strada
Il Giudice di pace di Palermo ha sollevato questione di legittimità , con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 202, c. 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) nella parte in cui, prevedendo tra le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il BONIFICO BANCARIO, non contiene alcuna disposizione in ordine all’effetto solutorio nel caso di pagamento con tale mezzo. Nell’opposizione ad una cartella esattoriale relativa ad una somma dovuta per multe stradali, l’attore ha chiesto l’annullamento della cartella deducendo di avere provveduto al pagamento con bonifico bancario, che l’Amministrazione ha ritenuto tardivo perché, se pure effettuato nei termini, sarebbe pervenuto all’Ente dopo la scadenza. Ad avviso del Giudice di pace, la mancanza di una disciplina dell’effetto solutorio del pagamento così effettuato determinerebbe una significativa disparità di trattamento rispetto a chi si avvalga del versamento in c/c postale (che prevede l’immediato accredito in favore dell’Amm.ne). L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per difetto di motivazione e per non sussistere alcuna disparità di trattamento in quanto l’art. 17 quinquies del D.L. n. 18/2016 ha chiarito, in sede di interpretazione autentica dell’art. 202, c. 2 del C. d. S., che l’effetto liberatorio si produce con […]
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