Non è area edificabile il terreno di una società agricola se il socio possiede i requisiti richiesti


La Corte di Cassazione, con l’ORDINANZA N. 375/2017, si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la sentenza della CTR dell’Umbria, relativa ad accertamenti ICI del Comune di Spoleto per gli anni 2005/2008 nei confronti di una società agricola proprietaria di alcuni terreni giudicati edificabili. La CTR aveva escluso il beneficio dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992, nei confronti dell’imprenditore agricolo organizzato in forma di società, non ricorrendo la qualità di PERSONA FISICA iscritta negli appositi elenchi comunali. La Suprema Corte ha rilevato che la CTR non ha svolto una valutazione completa della normativa in oggetto poiché non ha fatto riferimento alle modifiche intervenute nelle disposizioni di cui all’art 2 decr.legisl 504/1992 citato . In particolare, non è stato preso in esame il contenuto dell’art. 12 della L. 153/1975, nel testo così modificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001 il quale recita: “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola” e, nel caso di società di persone “qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale”. Disattesa anche, nella impugnata sentenza, la nuova definizione dettata dall’art.1 del D.Lgs. […]

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