La cancellazione dall’Albo per i concessionari delle attività di accertamento e riscossione solo con la prova dell’inadempimento


La sentenza n.70/2017 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio – individua i limiti della responsabilità della Commissione Ministeriale ex art. 53 d.lgs. 446/1997 e recepisce  il principio della “stabilità dell’inadempimento” La cancellazione della società concessionaria, nel caso la Tributi Italia che si era trovata nel 2010 ad essere sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria , non è avvenuta tardivamente da parte della Commissione come sostenuto dalla Procura della Corte  in quanto deriverebbe dall’adozione di un atto di cui è stata statuita la legittimità da parte del Giudice Amministrativo proprio in ragione della sua corretta emanazione nel momento in cui l’inadempimento della società concessionaria era divenuto stabile (e non prima). Come deciso dal Tar Lazio con la sentenza n. 1009/2010, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8687/2010, la cancellazione dall’albo è stata correttamente adottata sull’accertamento della stabilità del mancato riversamento, ed è stata pienamente legittima. L’iter delle vicende del mancato riversamento da parte delle società poi confluite in Tributi Italia è stato correttamente seguito dall’amministrazione, che ha investito la commissione della questione, in relazione alla quale i suoi componenti non hanno mai sollecitato successive urgenti riunioni per l’adozione immediata di provvedimenti ed anzi si sono […]

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