L’ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 si notifica a mezzo del servizio postale


Sorge ancora dubbio se l’ingiunzione fiscale notificata tramite servizio postale ai sensi dell’art. 12 e 14 della l.. n. 890/1982 sia idonea a fungere da precetto o, in caso di mancato pagamento, l’azione esecutiva dovrà essere comunque iniziata soltanto previa notifica di un altro atto di ingiunzione tramite ufficiale giudiziario come rilevato da sentenza n. 15617 del 26/07/2005 della Corte di Cassazione. Preliminarmente si rammenta come l’ingiunzione fiscale assommi in sé tanto la funzione del titolo esecutivo, quanto quella del precetto (Cass. 6448/2003). Le norme sulla notificazione dell’ingiunzione fiscale – di cui all’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 – prevedono che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all’Ufficio del Giudice di Pace. Per rispondere al quesito in oggetto, verifichiamo però se la legge consenta di riconoscere altre forme di notificazione. In tal senso, vengono in rilievo le norme di cui alla L- 20 novembre 1982 n. 890 (e successive modifiche e integrazioni) – che ha esteso le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni – recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni […]

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