Per la Consulta la tassa automobilistica della provincia di Trento ha natura di tributo proprio
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 22 maggio 2017, ha stabilito che la TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO riveste la natura giuridica di tributo proprio e non di tributo erariale. La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della Legge n. 9/2015 della Provincia Autonoma di Trento, che ha disposto con effetto dal primo gennaio 2015 l’esenzione dalla tassa in questione per i veicoli di età compresa fra i venti anni ed i trenta anni, di interesse storico o collezionistico, od iscritti in appositi registri, purchè non adibiti ad uso professionale, è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È stato dal ricorrente sostenuto che la tassa avrebbe natura di tributo erariale, oggetto esclusivo della competenza statale a norma dell’art.117 della Costituzione, e non di tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma della Costituzione. La difesa provinciale ha sostenuto la inammissibilità ed il rigetto del ricorso nella considerazione che la natura di tributo proprio sarebbe riconosciuta alla Provincia Autonoma di Trento già dalla Legge provinciale n. 10/1998, e che, anche se si trattasse di tributo derivato la Provincia potrebbe disporre esenzioni, in quanto consentite dall’art. 73, comma 1 bis dello Statuto poiché […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza