La TARSU per i locali che producono imballaggi terziari
La CTR Emilia Romagna ha accolto l’appello di una contribuente relativo ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU per gli anni 2002/2006 riguardante i locali adibiti a magazzino, la cui produzione di rifiuti consisteva solo in IMBALLAGGI TERZIARI recuperati e smaltiti dal contribuente stesso. Il Comune di Bologna ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la contribuente fosse tenuta a pagare la tassa in relazione alla produzione di rifiuti solidi urbani anche trattandosi di rifiuti da imballaggi, ed inoltre per non avere la contribuente presentato la denuncia di cessazione dell’occupazione ed essendo la tassa dovuta anche se l’immobile non era stato di fatto utilizzato. Il Supremo Collegio ha svolto una analitica disamina del quadro normativo vigente, con particolare riguardo al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 ed al D.Lgs. n.22/1997 (c.d. decreto Ronchi). Quest’ultimo, emanato in attuazione delle Direttive n.91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62<7ce sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi, nel TITOLO II ha distinto gli imballaggi in tre categorie: PRIMARI (quelli costituiti da una unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore) SECONDARI O MULTIPLI (quelli costituiti dal raggruppamento di un certo numero di unità di vendita) e TERZIARI (quelli concepiti in modo […]
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