Paga la TARSU l’immobile dell’Istituto religioso adibito a Seminario
La CTR Calabria aveva rigettato l’appello proposto dalla concessionaria delle attività di accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Rende nei confronti dell’Ente Religioso SEMINARIO ARCIVESCOVILE COSENTINO per un accertamento TARSU relativo all’anno 2006. Al Ricorso per Cassazione della concesssionaria il contribuente ha resistito allegando un provvedimento in data 2016 del Comune di Rende in accoglimento dell’istanza di riesame in autotutela per la TARSU 3012, sostenendo che tale provvedimento abbia valore decisivo ai fini della controversia avendo lo stesso riconosciuto la esenzione in quanto l’immobile è destinato alla formazione del clero e, quindi, assimilabile alla funzione di esercizio del culto religioso. La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 15407/2017 della Sezione VI Civ., ha ritenuto di non condividere tale assunto, in primo luogo perché il provvedimento si riferisce alle annualità d’imposta 2012/2013, mentre la controversia afferisce all’anno 2006. Non è stato ritenuto pertinente neppure il richiamo alla giurisprudenza in tema di esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del decr. legisl. n. 504/1992, poiché non esiste nella normativa TARSU una analoga agevolazione ed è noto che la giurisprudenza di legittimità degli ultimi 40 anni esclude la possibilità della interpretazione analogica per le norme che disciplinano agevolazioni od […]
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