Le controversie in materia di ECOTASSA rientrano nella giurisdizione del giudice tributario
Una società che svolge l’attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi ha impugnato dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Regione Lombardia ha respinto l’istanza di riduzione del TRIBUTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA (ECOTASSA) di cui all’art. 3, commi 24 e seguenti della L.n.549/1995, nonché dell’art. 50 della L.R. Lombardia n. 10/2003. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccezione che il TAR LOMBARDIA – SEZIONE TERZA, con la sentenza n. 01453/2017, ha ritenuto fondata con riferimento alla normativa statale e regionale, da cui si ricava che l’imposizione prevista per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti solidi senza recupero energetico ha natura tributaria. Per essa, infatti, ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributari alcuni prelievi, cioè la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (v. sentenza C.Cost. n.238/2009). Il TAR ha richiamato il contenuto dell’art. 2 del D.Lgs. n.546/1992, ai sensi del quale tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e […]
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