Paga l’ICI l’immobile della Provincia affidato a terzi per attività non commerciali


La Cassazione – Sez. V Civile – con l’Ordinanza n. 16797/2017 – ha ritenuto assoggettabili ad ICI gli immobili di proprietà dell’Amministrazione Provinciale non direttamente utilizzati per compiti istituzionali, ma affidati a terzi e da  questi adibiti ad impianti sportivi, caserma dei vigili del fuoco, corsi universitari e di formazione sanitaria. La questione è stata sottoposta alla Cassazione con ricorso prodotto dalla Provincia di Terni relativamente ad un Avviso di Accertamento ICI del Comune di Terni per l’anno 2010 per l’annullamento della sentenza della CTR Umbria che aveva ritenuto non applicabile l’esenzione di cui all’art. 7, primo comma, lettera a), del D.Lgs. n 506/1992, trattandosi di immobili affidati a terzi, sia pure per lo svolgimento di attività non commerciali. Il Supremo Collegio ha ritenuto di uniformarsi all’orientamento espresso dalla copiosa giurisprudenza di legittimità  secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione  prevista dall’art. 7, primo comma, lettera a), del decr. legisl. n. 504/1992, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito di legge istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »