Il preavviso di fermo amministrativo e la prova della notifica delle cartelle esattoriali al vaglio della Corte Costituzionale


La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto un ricorso proposto avverso il PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO di un’autovettura chiesto da EQUITALIA SUD per cartelle di pagamento inevase, pur non avendo fornito prova di notifica delle cartelle stesse. La sentenza veniva impugnata da EQUITALIA dinanzi alla CTR della Campania ed in tale sede veniva fornita la prova della avvenuta notifica delle cartelle. Il giudice tributario decideva di rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell’art. 58, comma 2, del decr. legisl. n. 546/1992 che consente la produzione in appello di nuova documentazione e, quindi, nel caso di specie, la possibilità fornita ad Equitalia di produrre la prova documentale della notifica delle cartelle prodromiche al fermo amministrativo che era già nella disponibilità della parte in primo grado, pure se non prodotta per mera inerzia. Il giudice rimettente ha sostenuto che la produzione documentale nuova in appello (possibile in primo grado e non avvenuta per negligenza della parte interessata) potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto consacrato nello articolo 24 della Costituzione, con possibile violazione anche dell’art. 3 della […]

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