L’imposta di soggiorno può ancora essere istituita o modificata


La disciplina dell’imposta di soggiorno ha subito significative modifiche per effetto dell’art. 4, comma 7, del decreto legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017. È stata attribuita ai Comuni, a decorrere dall’anno 2017, la facoltà di deliberare la istituzione del tributo (nel caso in cui l’ente non lo avesse già istituito nei tempi fissati dal decr. legisl. n.23 del 2011) o di apportare modifiche alla misura delle tariffe nel caso di tributo già in vigore. Si tratta, quindi, di una deroga al blocco dell’aumento dei tributi recato dalla Legge di stabilità 2016  (L. n. 232/2016), confermato dalla Legge di bilancio 2017. Il provvedimento, di competenza del Consiglio Comunale, potrà essere adottato a partire dalla data del 24 giugno 2017, di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 50/2017. E’ noto che il potere regolamentare in materia di entrate è conferito ai Comuni dall’art. 52 del decr, legisl. n. 446/1997 ed il termine per l’approvazione  delle relative deliberazioni coincide (per effetto dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 )  con la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell’anno di riferimento, mentre per l’anno 2017 la delibera potrà essere adottata, […]

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20 giugno 2017


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