I fabbricati rurali al recupero dell’IMU
Le recenti lettere dell’Agenzia delle Entrate, inviate ai titolari di fabbricati ancora esistenti al catasto terreni, risveglia il tema dei fabbricati rurali, caratterizzati da vicende fiscali complesse in tema di IMU. Partiamo anzitutto ricordando che i fabbricati segnalati dall’Agenzia sono stati accatastati con le vecchie regole al catasto terreni, quando si riteneva che il terreno a cui asservivano assorbisse la capacità reddituale dei medesimi, ragion per cui non sono stati classati con una propria rendita. Con l’approvazione del dm 2 gennaio 1998 n. 28, di attuazione della riforma catastale contenuta nel dl 557/93 (convertito in legge 133/1994), nessun fabbricato deve trovarsi al catasto terreni. Tutti quelli allora presenti dovevano essere portati al Catasto edilizio urbano con un proprio classamento e rendita, eventualmente accompagnati da una valutazione sulla permanenza dei requisiti di ruralità secondo la disciplina indicata dall’articolo 9 del dl 557/93 che detta, nell’ultima versione risalente al 2007, le regole dei fabbricati rurali abitativi (comma 3) e le regole dei fabbricati rurali strumentali (comma 3 bis). L’ultima proroga normativa indicata dall’articolo 13 del dl 201/2011, all’articolo 14 ter, per completare le operazioni di accatastamento, è scaduto il 30 novembre 2012 I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di […]
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