Per la Cassazione, legittima in Sicilia l’adozione delle tariffe TARSU adottata dalla G.M. e niente rinvio alla Corte di Giustizia Europea
Il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Sicilia la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento notificata ad una società per la TARSU 2012 su stabili alberghieri, con la motivazione che la delibera per la determinazione delle tariffe era stata adottata dalla Giunta Municipale in assenza di un atto regolamentare di spettanza del Consiglio Comunale, tanto più che il TAR Sicilia aveva annullato analoga delibera della G.M. per l’anno 2006. La Suprema Corte, con l’Ordinanza n.17498/2017 della Sez. V Civile, pubblicata il 14 luglio 2017, è intervenuta a decidere su varie questioni sollevate dalle parti. La società resistente ha chiesto la inammissibilità del ricorso del Comune per difetto della delega al difensore rilasciata dal “vice sindaco” anziché dal “sindaco”. La Corte ha ritenuto valida tale delega uniformandosi all’orientamento espresso dallo stesso Organismo secondo cui: “in tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa di impedimento del sindaco a firmare la procura alle liti direttamente si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell’interessato l’onere di dedurre e di provare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi: sicchè è […]
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