L’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle serre va distinta dai locali adibiti alla vendita
La società addetta alla riscossione della tariffa rifiuti del Comune di Mantova ha notificato una cartella per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da una azienda esercente attività di coltivazione florovivaistica, relativa agli anni 2005/2008. La CTP ha ridotto l’area da assoggettare alla TIA e la CTR ha rigettato l’appello sul rilievo che il contribuente rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo coltivatore diretto (risultante dall’iscrizione alla Camera di Commercio) per cui doveva escludersi l’applicazione dell’imposta trattandosi di rifiuti agricoli. La società concessionaria ha prodotto ricorso per Cassazione sostenendo che la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali l’attività svolta nei locali per cui è causa dovesse considerarsi agricola, dal momento che il contribuente non aveva provato che i prodotti commercializzati negli immobili assoggettati a tariffa provenissero dalla coltivazione del fondo o avessero compiuto almeno una fase del ciclo biologico nel fondo steso, dovendosi per contro considerare che i ricavi rinvenienti dall’attività commerciale erano superiori a quelli dell’attività agricola. Il ricorrente ha inoltre sostenuto la violazione degli articoli 15 e 16 del Regolamento comunale approvato con deliberaz. N. 13/2006, per i quali in relazione agli anni successivi al 2005 i locali rurali situati in zona agricola, utilizzati per l’esposizione e […]
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