Nella gara per la raccolta “PORTA A PORTA” dei rifiuti legittima la partecipazione ai soggetti che abbiano svolto servizi identici


Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 03194/2017, ha dichiarato la legittimità della clausola di un Bando di gara di un Comune per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo del PORTA A PORTA, che ha limitato la partecipazione a soggetti che abbiano svolto lo stesso tipo di servizio nel periodo 2011/2013 in tre Comuni, dei quali almeno uno con popolazione superiore ai 30 mila abitanti. La vicenda nasce dalla impugnativa dinanzi al TAR LAZIO del bando di gara da parte della GESEPU per eccesso di potere in relazione alla irragionevolezza e sproporzione della clausola in questione, nonché per non avere il Comune il potere di esercitare le funzioni nel settore dei rifiuti urbani, riservate agli ATO. La GESEPU ha proposto appello avverso la sentenza del TAR di rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato, in primis, ha ritenuto infondato il vizio di difetto di attribuzione del Comune, rilevando che l’individuazione dell’Ente quale responsabile del servizio di gestione dei rifiuti, nella vigente normativa (in particolare l’art. 198, comma 1, del decr. legisl. n.152/2006 ed art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/2013), nelle more della emanazione delle leggi regionali che conferiscono […]

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20 giugno 2017


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