Viola la Costituzione la legge regionale che individua un nuovo ATO per la gestione idrica
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2017 è intervenuta sulla questione di legittimità, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Legge Regionale n. 17/2013 della Liguria (art. 1, commi 1 e 2, e art. 2), in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico ed alla gestione integrata del tributo, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione. La disposizione censurata, intesa ad introdurre nel territorio della provincia di Savona un terzo ATO di dimensione provinciale, ad avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato eccederebbe le competenze regionali in materia violando le norme che riservano in via esclusiva allo Stato (Legge n.36/1994 e D.Lgs. n.152/2006) il potere legislativo nella materia, ai fini della tutela della concorrenza e dell’ambiente. La Corte ha ritenuto fondata la censura, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto allo Stato tale competenza, diretta a superare situazioni di frammentazione nel territorio ed a garantire la competività e l’efficienza del settore, rilevando che dal quadro normativo si evince che la facoltà di intervento della Regione implica la possibilità di derogare alla disciplina definita dalla legge statale sulle dimensioni ottimali degli ambiti territoriali, nel […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza