L’addizionale provinciale alla TIA segue la natura della TARSU con devoluzione al giudice tributario
Il Giudice di Pace di Venezia è stato chiamato a decidere una vertenza avente ad oggetto la debenza dell’addizionale provinciale del 5 per cento sulla TIA2 (tariffa integrata ambientale) prevista dall’art. 19 del decr. legisl. n.504/1992 ed art. 238 del decr. legisl. n.152/2006, pretesa dal gestore del servizio rifiuti del Comune di Venezia. È stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria a giudicare sulla questione. La Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 17113/2017, chiamata a decidere su tale regolamento, ha proceduto ad una articolata disamina del quadro normativo della TIA, che ha subito nel corso degli anni una sostanziale trasformazione, e che giova ripercorrere per una visione esauriente del thema decidendum. Il c.d. DECRETO RONCHI (decr.legisl. n.22/1997) stabiliva con l’art. 49 l’obbligo per i Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di istituire una “TARIFFA” per la copertura integrale dei costi dei servizi, denominata TIA (TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE), con decorrenza dal 1999, poi spostata al primo gennaio 2000, senza però che il prelievo venisse qualificato come TRIBUTO O TASSA; lo spostamento al 2000 lasciava in ogni caso ai Comuni la facoltà di adottare la TIA in […]
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