Per i nuovi fabbricati a lavori non ultimati anche se accatastati è dovuta l’ICI sull’area edificabile


Con l’ordinanza n. 11694/2017, la V Sez. Civ. della Cassazione, respingendo il ricorso del Comune di Foggia relativo ad un accertamento ICI per l’anno 2004, riguardante fabbricati di nuova costruzione, con lavori non ancora ultimati ma iscritti in catasto, ha chiarito la portata delll’art. 2, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n. 504/1992. La norma recita testualmente: “per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (primo periodo); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (secondo periodo)”. La giurisprudenza di legittimità, come ricordato nella ordinanza in questione, ha proceduto al coordinamento della disposizione normativa, attribuendo al primo periodo carattere principale e al secondo periodo funzione “ancillare”, ossia, che l’iscrizione in catasto o la sussistenza delle condizioni di iscrizione è presupposto sufficiente perché l’unità immobiliare sia considerata “fabbricato” e, quindi, assoggettabile ad imposta, ma che il criterio alternativo del secondo periodo (ultimazione dei lavori o anteriore utilizzazione) acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto in catasto, giacchè l’iscrizione realizza di per sé il presupposto principale dell’assoggettamento all’imposta. In concreto, […]

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