La esenzione TARSU per la produzione di imballaggi in locali di deposito va richiesta dal contribuente
Il contribuente che intenda usufruire della esenzione dalla TARSU per l’utilizzo di locali adibiti a magazzino e/o deposito in cui si producono imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani, deve fornire la prova della sussistenza di tale circostanza al momento della dichiarazione originaria o delle variazioni. La CTP di Milano ha accolto il ricorso proposto contro gli AVVISI DI PAGAMENTO TARSU emessi dalla spa San Marco concessionaria della gestione delle entrate tributarie nel Comune di Segrate, riguardanti locali utilizzati a scopo di ,agazzino/deposito con la produzione di imballaggi non assimilabili. Avverso la sentenza di riforma della CTR Lombardia ha ricorso per Cassazione la contribuente sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, commi 1 e 7, del decr. legisl. n. 507/1993 e di articoli del decr. legisl. n. 22/1997, per avere omesso di considerare che la ricorrente aveva fornito all’Amministrazione i dati relativi alla delimitazione delle aree in cui si formano rifiuti speciali e indicato l’impresa di smaltimento che aveva emesso le fatture per il servizio reso, delle quali si chiedeva il rimborso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22891/2017, ha ravvisato che la CTR ha effettuato una corretta applicazione della normativa avendo escluso la possibilità di riconoscere il […]
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