L’ordinanza sindacale che esenta la TARSU ha valore solo temporale


È insorta questione in ordine ad AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2002/2006 per omessa denuncia ed omesso versamento, relativi ad alcuni locali adibiti da una società a laboratorio artigianale di prodotti ittici, per i quali il Comune aveva emesso una ORDINANZA SINDACALE in data 6/12/2001 che imponeva alla società per motivi di emergenza di provvedere a proprie cure e spese allo smaltimento dei rifiuti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non dovuta la tassa. La CTR Marche aveva accolto parzialmente l’appello del Comune ritenendo dovuta la tassa solo per i locali adibiti ad uffici e confermato l’annullamento per la superficie destinata a laboratorio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza CTR che aveva annullato gli accertamenti relativi ai locali adibiti alla lavorazione dei prodotti ittici, basata sulla circostanza che l’Ente con comunicazione del 14/3/2002 aveva espresso parere favorevole alla esenzione per i laboratori e la CTR ne aveva dedotto l’annullamento per gli anni 2002/2006 per contrarietà alla ordinanza sindacale a prescindere dalla natura contingente e di emergenza della stessa. La Suprema Corte ha ritenuto chiaramente desumibile dalla lettura della stessa il contenuto di emergenza e di efficacia temporale di trenta giorni dell’ordinanza emanata a tutela […]

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