Illegittima la delibera del Comune che ha adottato la TIA1 abrogata: la confusione normativa


TIA1 e TIA2, alcune delle sigle della tariffa istituita per sostituire la TARSU, nate dalla frenesia del legislatore, hanno alimentato negli anni recenti la produzione del contenzioso tributario coinvolgendo enti locali, contribuenti, operatori del settore, costretti a districarsi nella grande confusione provocata dalla normativa in continua evoluzione, che non ha avuto quindi il tempo di consolidare chiare modalità di applicazione. Basti ricordare che la Tassa Rifiuti trae origine dal TESTO UNICO FINANZA LOCALE (TUFL) n.1175 del 1931, che aveva disciplinato la materia per oltre mezzo secolo, fino alla prima riforma con il decr. legisl. n. 507/1993 (artt, 58-79) ed a seguire il decr. legisl. n. 22/1997, il decr. legisl. n.152/2006, e così via con la TARES (D.L. n.201/2011), la TARI e la TARIFFA CORRISPETTIVO di cui alla Legge di Stabilità per il 2014. Tra gli esempi recenti di tale confusione, la vicenda sfociata nell’Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V Civile n. 17271/2017 chiamata a dirimere la questione sollevata da un contribuente in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TIA 1 per l’anno 2006 nel Comune di Latina, emesso dalla soc. Latina Ambiente in qualità di gestore del Servizio Rifiuti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo […]

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20 giugno 2017


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