Sanzionabile l’automobilista che non prova la inadeguatezza del cartello che segnala l’autovelox


In riferimento ad una sentenza del Giudice di pace, confermata dal Tribunale in grado di appello, concernente l’opposizione avverso verbali della Polizia Municipale per violazioni del Codice della Strada accertate con postazioni di controllo della velocità collocate su entrambi i sensi di marcia della strada, è stato proposto ricorso per Cassazione dal Comune di Arborea per l’annullamento delle suddette decisioni che avevano accolto le richieste degli intimati. Il Tribunale aveva confermato la sentenza di annullamento dei verbali e di condanna della P.A. alle spese di lite, prendendo le mosse dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, secondo cui gli Organi di Polizia Stradale possono utilizzare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico di cui deve essere data informazione agli automobilisti, precisando che l’art. 3 del D.L. n.117/2007 stabilisce che le suddette postazioni debbono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli e di segnali luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Il giudice aveva evidenziato inoltre che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la ratio dell’informazione risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla p.a., per cui la violazione di tale obbligo forma oggetto di sindacato del giudice ordinario e cagiona la […]

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