I posti auto collocati nel sottosuolo sono assoggettabili alla tariffa rifiuti


Uno studio professionale associato ha impugnato dinanzi alla CTP di Prato l’AVVISO TIA per gli anni 2006/2007 relativo al posto auto collocato nel sottosuolo che la Commissione giudicava non produttivo di rifiuti con decisione confermata dalla CTR, opposta con ricorso per Cassazione dalla Società Ambiente Servizi Mobilità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed evidente contrasto con l’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997. La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 22124/2017 della SEZ. V CIVILE, ha accolto i motivi di ricorso per le considerazioni che seguono. La Tariffa Igiene Anbientale (TIA mera variante della TARSU) ,secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo all’art. 62, comma 3, del decr. legisl. n.507/1993, deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, mentre le deroghe indicate nel comma 2 e le riduzioni non operano in via automatica in base alla sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzo dei locali. E’ quanto la Corte ha […]

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20 giugno 2017


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