Imu e tari: i presupposti per le agevolazioni per i fabbricati inagibili


Al fine di individuare le ipotesi di esenzione o riduzione dal pagamento dell’IMU per tali situazioni , viene in rilievo il decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) che ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214. In base a tale norma si prevede la riduzione della base imponibile del  50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Relativamente all’accertamento di detta inagibilità o inabitabilità la stessa deve essere accertata  dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente da verificarsi poi a cura dell’ufficio. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. […]

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