La decorrenza dei termini dalla consegna degli atti al Comune e non ai Messi notificatori


La data di consegna degli Atti ai Messi Comunali per la notifica, da prendere in considerazione per il computo dei termini di decadenza, è quella del momento in cui l’Amministrazione li riceve e non quella in cui l’Ufficio li trasmette ai Messi. È quanto ha deciso la Cassazione con l’Ordinanza n. 2030/2017, della VI SEZ. CIVILE, confermando l’orientamento espresso nei precedenti giudizi di legittimità (ved. Cassazione n. 23679/2008, n. 23462/2010 e SS.UU, n.6409/2005) secondo cui , quando l’Amm,ne Finanziaria faccia richiesta al Comune di provvedere alla notifica a mezzo di messi comunali, si instaura con l’ente locale un rapporto qualificabile come “MANDATO” ex lege che, se violato comporta una responsabilità esclusiva a carico del Comune. Ciò in quanto non è possibile ravvisare un rapporto di servizio diretto tra l’Amm.ne Finanziaria ed i Messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell’ente territoriale. In concreto, il Messo, in quanto incardinato nell’amministrazione di appartenenza, non costituisce un autonomo organo istituzionale dotato di competenze autonome e distinte dal Comune. Per queste considerazioni, la Suprema Corte ha giudicato corretto il comportamento della CTR di Napoli che ha considerato determinante ai fini della decorrenza del termine di decadenza degli Atti il momento di consegna agli Uffici […]

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