L’esenzione ici per il fondo coltivato solo per le persone fisiche e non per le società agricole
Una società agricola ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR PERUGIA che ha ritenuto fondati gli AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI del Comune di Terni per gli anni 2004/2007 relativi ad un’area edificabile, non riconoscendo l’agevolazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decr.legisl. n.504/1992, nella considerazione che questa potesse essere riconosciuta solo alle persone fidsiche, aventi la qualifica di imprenditore agricolo, e non alle società agricole, anche perché non risultava dagli atti di causa che nelle annualità in questione il contribuente avesse effettivamente e direttamente coltivato il fondo. La Suprema Corte, con la sentenza n. 26642/2017 della SEZ. V CIVILE, pubblicata il 10 novembre 2017, ha precisato che la norma invocata dal ricorrente prevede la esenzione ici per i terreni fabbricabili posseduti o condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, dello stesso decr.legisl. n-504/1992 e cioè: i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli principali che conducono direttamente il fondo, ed inoltre , l’art. 58 del decr.legisl. n.446/1997 ha stabilito che “si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette alle forme obbligatorie di assicurazione in agricoltura”. Si tratta, ad avviso della stessa […]
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