L’agevolazione ICI prima casa 2007/2008 solo per l’immobile con residenza anagrafica del nucleo familiare
La Corte di Cassazione, SEZ. VI CIVILE, con l’Ordinanza n.303/2018, pubblicata il 9 gennaio 2018, accogliendo il ricorso proposto dal Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA avverso la decisione della CTR Toscana relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 200/2008, confermando quanto deciso da precedente sentenza della stessa Corte, ha ritenuto che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tali intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) dall’art. 8 del decr. legisl. n. 504/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b) della L. n. 296/2006, con decorrenza dal 1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”. Nel caso in esame, infatti, solo la contribuente è risultata avere la residenza anagrafica nell’immobile oggetto dell’accertamento, mentre il nucleo familiare (coniuge e figli) è risultato avere la dimora in altro Comune. Il ricorso del Comune è stato accolto con annullamento della sentenza impugnata.
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