Per la collocazione di cartelli pubblicitari nella strada statale non scatta il silenzio assenso


Il Tribunale di Teramo accoglieva l’appello del Comune di Roseto degli Abruzzi in riforma della sentenza del Giudice di Pace relativa ad un Verbale della Polizia Municipale a carico di una ditta pubblicitaria che aveva installato abusivamente  un cartello in violazione dell’art. 23, commi 1, 4, 11, del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/1992 e del Regolamento di attuazione. La ditta pubblicitaria sosteneva di avere richiesto l’autorizzazione per la collocazione de manufatto e che sull’istanza si era formato il silenzio assenso. Il Tribunale ha ritenuto l’inapplicabilità di tale istituto in quanto ha considerato la situazione in esame estranea all’elenco dei casi di procedure amministrative che la TABELLA B) del D.P.R. n.300/1992, attuativo della Legge n.241/1990, annovera quali meritevoli dell’applicazione del silenzio assenso. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.288/2018, ha rigettato il ricorso proposto dalla ditta pubblicitaria, affermando in primo luogo che dal tenore  letterale dell’art. 3, comma 3, del D.lgs. n.507/1003, e dell’art. 23, c. 4, del Codice della Strada (D.lgs. n.285/1992) si evince chiaramente che “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada […]

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