Valida la prova del ricevimento postale del ricorso tributario anzichè della spedizione
Il Comune di Tortora (CS) ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI per violazione dell’art. 22, c-3, del D.lgs. n.504/1992 ed art. 360, c.1, c.p.c., per avere erroneamente i giudici di appello dichiarato inammissibile il gravame avendo il ricorrente depositato in sede di costituzione la ricevuta postale di ricevimento del ricorso anzichè quella della spedizione. La Suprema Corte – Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n.233/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2018, ha richiamato la pronuncia a Sezioni Unite n. 13453/2017, la quale ha stabilito che: “nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l0appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario: solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di […]
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