Il box auto è pertinenza ai fini IMU anche se distante dall’abitazione principale


L’articolo 817 del codice civile definisce pertinenze dell’abitazione principale “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Si intende per abitazione principale quella in cui si vive abitualmente e si risiede anagraficamente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, definisce l’abitazione principale e le pertinenze ai fini IMU: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/8, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. Si ricorda che l’esenzione dal pagamento dell’IMU, a decorrere dall’1/1/2014 (Legge 145/2013, art. 1, . 707) qualora ne sussistano i requisiti, riguarda non solo l’abitazione principale ma anche le sue […]

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