Legittima la riscossione delle entrate affidata alla società in house partecipata da più comuni


La CTR della Toscana ha ritenuto illegittima l’INGIUNZIONE di pagamento ex R.D. 639/1910 notificata dal Comune di Pisa per la riscossione di una entrata tributaria, nella considerazione che la SEPI, società in house del Comune, concessionaria del servizio, non fosse abilitata all’esercizio di tale funzione non risultando iscritta nell’Albo Ministeriale di cui all’art. 53 del D.lgs. n.446/1997, né rivestisse la qualifica di società pubblica esercente la propria attività esclusivamente nell’ambito territoriale del Comune di Pisa (detentore del 95 per cento del capitale sociale), in quanto partecipata anche da altri Comuni per i quali svolgeva analoga funzione di riscossione dei tributi. La SEPI ha prodotto ricorso per Cassazione basato sull’unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D.lgs. n.446/1997, sostenendo che ragioni logico-sistematiche, quali il favor legislativo per l’esercizio in forma associata dei servizi locali, e di conformità al diritto europeo, deponessero per il necessario collegamento dell’attività delle società pubbliche di riscossione con il territorio in generale e non solo del Comune titolare del controllo societario. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 456/2018, Sez. V Civile, pubblicata in data 11 gennaio 2018, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso opposto dalla ricorrente, per avere la CTR fondato la […]

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