La riscossione spontanea: quando sussiste l’obbligo della riscossione diretta da parte dell’ente locale
Può rappresentare motivo di incertezza l’interpretazione della norma di cui al decreto legge n. 193 del 2016 convertito nella L. n.225 del 01/12/2016 – art.2 bis “nuove disposizioni per la riscossione spontanea delle entrate degli enti locali”, a seguito della quale a decorrere dal 1 Ottobre 2017 “i pagamenti spontanei” dovranno essere versati esclusivamente su conti correnti di tesoreria o intestati all’Ente impositore, individuando cosa debba intendersi per riscossione spontanea. Va in primo luogo riportato il testo della disposizione di cui all’art.2 bis citato “Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva” “1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ((ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati)), o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla […]
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