Le agevolazioni ICI per gli immobili di interesse artistico solo se sottoposti a vincoli diretti


La CTP di Roma aveva annullato l’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2001/2003 emesso dal Comune di Roma per un immobile prospiciente la Fontana di Trevi ed aveva riconosciuto il carattere storico ed artistico dello stesso con la conseguente applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 2, c. 3, del D.L. n. 16/1993, convertito nella L. n. 75/1993. La CTR LAZIO aveva accolto l’appello del Comune di Roma sostenendo che gli immobili in questione erano sottoposti al vincolo indiretto di cui all’art. 21 della Legge n. 1089/1939, mentre l’agevolazione ICI concerneva i soli immobili classificasti come BENI DI INTERESSE CULTURALE DIRETTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n,1089/1939. Sul ricorso per cassazione proposto dalla contribuente, La Suprema Corte, Sezione V Civile, con la sentenza n.1695/2018, pubblicata il 24 gennaio 2018, ha ritenuto in primo luogo infondata l’eccezione di inammissibilità perché l’esposizione dei fatti di causa e delle norme di diritto a sostegno appaiono sufficienti per la comprensione del thema decidendum. E’ stata altresì dichiarata non pertinente la connessione sostenuta dalla contribuente ad una sentenza della CTP di Roma, ritenendo la Corte di uniformarsi al principio di legittimità (sent. N.10960/2010) secondo cui la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramernte […]

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