La richiesta dell’autotutela non sospende i termini per impugnare l’accertamento


La società ACCIAI SPECIALI TERNI, avendo ricevuto dal Comune di Terni AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU per gli anni 2003/2005 ed avendo chiesto in autotutela l’interlocutoria per la verifica delle superfici tassabili, impugnava gli ATTI DI DINIEGO DELL’AUTOTUTELA (emesso dopo che il Comune aveva disposto la temporanea sospensione della riscossione) e gli ACCERTAMENTI , per i quali era già decorso il termine di sessanta giorni previsto nell’articolo 21 del D.lgs. n. 546/1992. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava tale decisione in quanto l’omessa impugnativa nei termini degli ACCERTAMENTI rendeva inammissibile il successivo ricorso proposto anche avverso il diniego di autotutela. La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con la sentenza n.1965/2018, pubblicata il 26 gennaio 2018, riteneva infondato il motivo posto a sostegno del ricorso della società , in quanto (come correttamente indicato nel controricorso) il Comune aveva informato la contribuente che la sospensione della riscossione veniva disposta solo nelle more della definizione della fase di autotutela, senza che ciò determinasse alcuna incidenza sulla validità degli atti di accertamento, comunicazione che era stata inviata dopo che era già decorso il termine per impugnare gli avvisi, con la conseguenza della definitività degli stessi. Il diniego dell’autotutela, ad avviso della […]

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