In materia di TARSU incombe al contribuente provare il mancato utilizzo dell’immobile


Un contribuente, gestore di uno stabilimento balneare, ha impugnato con esito negativo dinanzi alla CTP di Salerno un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU del Comune di MAIORI e la CTR della Campania ha accolto l’appello sul rilievo che il Regolamento del Comune doveva essere disapplicato in quanto illegittimo poiché i criteri applicativi della tassa in esso recepiti erano eccessivi e sproporzionati in relazione al fatto che le superfici coperte dello stabilimento avevano una attitudine significativa a produrre rifiuti rispetto alle superfici degli arenili: inoltre, nella categoria degli stabilimenti balneari erano stato incluse anche altre attività quali autosaloni, autoservizi, parcheggi e parchi giochi con tariffe inferiori a quelle delle aree occupate dagli stabilimenti balneari. Avverso la sentenza CTR ha prodotto ricorso per Cassazione il Comune di Maiori, deducendo che il Regolamento di applicazione della tarsu risponde pienamente ai criteri dettati dagli articoli 62 e 66 del D.lgs. n.507/1993 , con la classificazione di diverse categorie, all’interno delle quali sono previste ulteriori differenziazioni in relazione alla necessità di conseguire la copertura dei costi del Servizio nella misura fissata dalla legge. La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con l’Ordinanza n.1976/2018, pubblicata il 26 gennaio 2018, ha osservato che l’art. 62 del D.lgs. n.507/1993, […]

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