Per la legge della Regione Sicilia è legittima l’adozione delle tariffe TARSU con delibera sindacale
Sul ricorso proposto dal Comune di CEFALÙ avverso la sentenza della CTR Sicilia, relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2006, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1977/2018, della Sez. V Civile, pubblicata il 29 gennaio 2018, ha ritenuto che il Sindaco era legittimato ad adottare la delibera sindacale di revisione delle tariffe, trattandosi di atto gestionale non riconducibile tra quelli di regolamentazione generale del tributo attribuita al Consiglio Comunale. La CTR della Sicilia aveva accolto l’appello della contribuente sul rilievo che l’avviso tarsu era basato su una delibera sindacale che andava disapplicata in quanto il Sindaco aveva istituito quattro categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, esercitando un’attribuzione propria del Consiglio Comunale senza peraltro motivare la differenziazione delle tariffe in relazione alla notevole varietà delle strutture alberghiere con caratteristiche ed utilizzi tra loro diverse. La Suprema Corte ha oservato che lo Statuto della Regione Sicilia, in aderenza all’art.32, lettera g) della Legge n. 142/1990, prevede che spetta al Consiglio Comunale l’ISTITUZIONE E L’ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, e la’rt. 13 della Legge Regionale n. 7/1992 prevede che il Sindaco convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli Atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificamente […]
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