La Convenzione con il Servizio Sanitario non esenta dall’ICI l’immobile di una Fondazione che svolge attività di cura e ricovero


Il Comune di LUMEZZANE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR LOMBARDIA n.81/2011 che aveva confermato la decisione CTP Brescia relativa al rimborso ICI negato ad una Fondazione proprietaria di un immobile destinato ad Istituto di cura e ricovero di carattere scientifico. Il Comune ha eccepito, tra gli altri motivi, il sopravvenire del giudicato della sentenza CTR LOMBARDIA n. 118/2013 che ha escluso la spettanza dell’esclusione Ici relativa allo stesso immobile con riferimento all’istanza di detassazione presentata dalla stessa Fondazione per il periodo di imposta 2004-2008 e negata dal giudice tributario sia in primo grado che in sede di appello. Su tale punto la Corte di Cassazione, Sez, V Civile, con l’Ordinanza n.3528/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018, ha rilevato che la sentenza n. 118/2013 della CTR LOMBARDIA, passata in giudicato come dimostrato dal Comune con apposita certificazione, avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico riferibile anche all’arco temporale di imposta in esame, avendo escluso l’applicabilità della esclusione Ici alla contribuente di cui è causa, preclude il riesame della stessa questione già valutata e risolta. Ad avviso della Suprema Corte, anche la circostanza che l’attività di ricovero e cura fosse svolta dalla Fondazione in regime di convenzione […]

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