La competenza del Giudice di Pace per l’opposizione al verbale che sanziona la violazione del Codice della Strada


Nell’opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso il verbale dei Carabinieri da parte del proprietario di un autoveicolo e genitore esercente la patria potestà sul figlio minore, sanzionato per guida senza patente, la Prefettura si costituiva chiedendo l’accertamento del rispetto dei termini per proporre ricorso e, ove intempestivo, dichiararsi l’inammissibilità, eccependo altresì l’incompetenza per territorio del giudice adito. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale territorialmente competente, con riferimento al verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 116 del Codice della Strada, commi 15 e 17, il quale prevede la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 30.000, riservando al Tribunale “in composizione monocratica” la giurisdizione per le violazioni del suddetto articolo. Il Tribunale, con ordinanza del 22 maggio 2017, ha chiesto Regolamento di competenza, ritenendo che per la fattispecie in esame spetti al Giudice di Pace decidere, in ragione dell’art. 7, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011. La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 4425/2018, pubblicata in data 23 febbraio 2018, ha osservato che nella individuazione del riparto delle competenze tra Giudice di Pace e Tribunale, gli articoli 6 e 7 del citato D.lgs. n.150/2011 si limitano a prevedere soltanto […]

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