Per l’esenzione ICI di un immobile dell’INPDAP va provato lo svolgimento di attività non commerciali


L’INPDAP ha invocato l’esenzione ICI relativa ad un immobile destinato a sede provinciale dell’istituto, con esito favorevole dinanzi alla CTP, confermato dalla CTR della Toscana. Nel ricorso per Cassazione il Comune di Arezzo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza CTR. La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 6319/2018, pubblicata il 14 marzo 2018, ha ritenuto in primo luogo che non costituisce motivo di inammissibilità dell’impugnazione il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, dovendosi considerare sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le ragioni del ricorso. Ha poi rilevato che il Comune ha omesso di trasmettere l’atto impugnato, limitandosi a produrre il fascicolo di parte senza alcuna individuazione della localizzazione del ricorso e dell’atto impugnato, tale da rendere inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo della contradddittorietà della motivazione. Riguardo alla applicabilità della esenzione recata dall’art. 7, c.1, lettera i), del D.Lgs. n.504 del 1992, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale esenzione è subordinata alla presenza contemporanea di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento in esclusiva nell’immobile di attività di assistenza […]

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