La comprovata mancanza del Servizio comporta la riduzione della TARSU per la produzione di rifiuti speciali


Un ipermercato di Napoli ha ricevuto nel 2010 un AVVISO DI LIQUIDAZIONE TARSU per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività commerciali ed ha prodotto ricorso alla CTP lamentando che il Comune non aveva svolto il servizio in quell’area, per cui la società si era vista costretta a stipulare un contratto con terzi per garantire, a proprie spese, l’effettiva raccolta, ed inoltre per il fatto che i rifiuti prodotti dovevano qualificarsi come speciali e, quindi, non assimilabili agli urbani. La CTP accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La CTR, su appello del Comune, riformava la sentenza nella considerazione che per effetto dell’art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993 sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per natura o destinazione, ma la stessa norma prevede che tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia ex art. 70 dello stesso decreto, per cui sarebbe irrilevante la rispondenza o meno al vero della circostanza relativa alla produzione di rifiuti speciali da parte dell’ipermercato. La decisione CTR veniva impugnata per Cassazione. Poiché nel 2012 Equitalia notificava per gli stessi importi e per la stessa annualità CARTELLA DI PAGAMENTO, l’ipermercato ricorreva alla CTP che l’annullava […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »